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L'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997 consente di regolarizzare, mediante
il ravvedimento, le violazioni connesse alla dichiarazione e al pagamento del tributo.
1. La sanzione è ridotta, sempre ché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'art. 1, comma 1, abbiano avuto formale conoscenza:
a) ad un dodicesimo del minimo (2,5%), nei casi di mancato pagamento
del tributo o di acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla
data della sua commissione;
b) ad un decimo del minimo (3%), se la regolarizzazione degli errori
e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e il pagamento del tributo,
avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno
nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, quando non è prevista
dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
c) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore ai novanta giorni...(omissis)...
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi legali (del 3% dall’01/01/2008 e del 1% dall’01/01/2010 ) con maturazione giorno per giorno.
Il Comune di Maggiora non è responsabile di errori dovuti all'inserimento di dati non esatti, o ad errata interpretazione del presente schema di calcolo.
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Web Master P.I. Michele Marucco e-mail: webmaster@comune.maggiora.no.it