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Il 7 marzo 2001 è entrato in vigore
il D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, recante il Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa.
I certificati che possono essere sostituiti da una dichiarazione
in carta semplice e senza necessità dell'autenticazione della firma
sono:
- data e luogo di nascita
- residenza
- cittadinanza
- godimento dei diritti civili e politici
- stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero
- stato di famiglia
- esistenza in vita
- nascita del figlio
- decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente
- iscrizione in albi o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni
- appartenenza a ordini professionali
- titolo di studio, esami sostenuti
- qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di
abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione
tecnica
- situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione
dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali
- assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione
dell'ammontare corrisposto
- possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di
qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria
- stato di disoccupazione
- qualità di pensionato e categoria di pensione
- qualità di studente
- qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche,
di tutore, di curatore e simili
- iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi
tipo
- tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi
militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello
stato di servizio
- non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario
di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti
penali
- qualità di vivenza a carico
- tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei
registri dello stato civile
- di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non
aver presentato domanda di concordato.
Non devono pertanto essere più richiesti i suindicati certificati
dagli organi della pubblica amministrazione nonché dai gestori di
pubblici servizi, e dai privati che vi consentono.
Fatte salve le eccezioni previste per legge, tutti gli stati,
qualità personali o fatti, non compresi nel precedente elenco, sono
comprovati dall'interessato, a titolo definitivo, mediante la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
L'autenticazione della sottoscrizione, di qualsiasi istanza o
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, s'intende
soddisfatta, attraverso la sottoscrizione in presenza del dipendente
addetto, o mediante la procedura semplificata, con invio delle
medesime, unitamente alla fotocopia non autenticata del documento di
identità del sottoscrittore.
E' necessario procedere all'autenticazione della firma, da parte
del notaio, cancelliere, segretario comunale, dipendente addetto a
ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal
Sindaco, se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà è presentata a privati ovvero se i predetti atti sono
presentati agli organi della pubblica amministrazione ed ai gestori
di servizi pubblici al fine della riscossione da parte di terzi di
benefici economici.
La mancata accettazione dell'autocertificazione costituisce
violazione dei doveri d'ufficio.
Non sono sostituibili con l'autocertificazione i sottoelencati
documenti:
- certificati medici, sanitari, veterinari
- certificati di origine e conformità alle norme comunitarie
- brevetti e marchi
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che il
dichiarante rende nel proprio interesse, può riguardare anche stati,
qualità personali o fatti relativi ad altri soggetti di cui egli
abbia diretta conoscenza.
Tale dichiarazione può riguardare anche il fatto che la copia di
una pubblicazione, un titolo di studio o di servizio, un documento
fiscale che deve essere obbligatoriamente conservato, un atto o
documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, è
conforme all'originale.
Sono acquisiti d'ufficio gli estratti degli atti di stato civile
e i certificati anagrafici necessari per la celebrazione del
matrimonio.
Sono sempre acquisiti d'ufficio dalle amministrazioni pubbliche e
dai gestori di pubblici servizi i certificati relativi a stati,
qualità o fatti personali che possono essere autocertificati
mediante una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ovvero
previa indicazione da parte dell'interessato, dell'amministrazione
competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle
informazioni o dei dati richiesti.
Le amministrazioni sono tenute a procedere ad idonei controlli,
anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai
cittadini.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto
della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguiti, fermo restando l'applicazione delle
sanzioni penali previste.
La dichiarazione nell'interesse di chi si trovi in una situazione
di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di
salute, è sostituita dalla dichiarazione contenente espressa
indicazione dell'esistenza di un impedimento, resa dal coniuge o, in
sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in
linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico
ufficiale, previo accertamento dell'identità del dichiarante.
Tale procedura semplificata è esclusa in materia di dichiarazioni
fiscali.
L'autocertificazione è consentita anche ai cittadini comunitari,
relativamente ai cittadini extracomunitari è ammessa nei confronti
di coloro che sono autorizzati a soggiornare in Italia. Tali
dichiarazioni possono essere utilizzate limitatamente agli stati,
alle qualità personali e ai fatti attestabili o certificabili da
soggetti pubblici.
I certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni
scolastiche ai fini della pratica non agonistica di attività
sportive da parte dei propri alunni sono sostituiti con un unico
certificato di idoneità rilasciato dal medico di base valido per
l'intero anno scolastico.
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