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I Bandi Campestri di Maggiora

Maggiora Baraggia, Campi al Tramonto Con la dominazione spagnola Maggiora era terra del Contado di Novara.

La vita politica, sociale ed economica nell'ambito della comunità era regolata dagli "Ordines Comunitatis Maxoriae" o Bandi Campestri, che consentono di conoscere le leggi peculiari riguardanti una Maggiora autonoma e rurale.

Nel 1561 i Bandi Campestri si componevano di ventitrè articoli che così stabilivano:

1°) Si doveva accusare ogni persona che desse "danno nelli boschi", pena per una cavallata di bosco verde soldi 4, per una "baroza" 8, più soldi due ai campari per ogni infrazione;

2°) Non si doveva ardire di "caricar o far caricare le sue bestie per la campagnia" pena soldi 5 per ogni bestia;

3°) Non si doveva dopo la sera "pascolar ne mandar a pascolar le bestie" pena soldi 5 per bestia e per volta;

4°) Non si doveva "tagliar torte" (bosco verde);

5°) Le persone che portavano a casa lo strame "per il domino di Maggiora non potevano mettere sul barroccio più di "rame" 7 e 3 sul cavallo, in caso contrario la multa sarebbe stata di soldi 8 e di soldi 4;

6°) Non si doveva accusare ogni persona che, venendo a casa, si trovasse nei pressi del "rial del croso de colmo il Sizzone della Troga", a meno che trasportasse bosco verde;

7°) A richiesta "de li consuli" si potevano "estimar li boschi pagando una somma variante da soldi 5 a 9 per staro o pertica";

8°) Si doveva punire chi portava "erbe, foglie et sbreghe di melica" dalla proprietà altrui, pena soldi 5 per "civera";

9°) Se un camparo faceva danno, la "sua pena sia doppia delle predette" e i consoli e i consiglieri lo scoprivano, non s'indagava perchè bastava un loro giuramento; 10°) Il camparo era tenuto a pubblicare i Bandi in tempo preciso;

11°) Il camparo era tenuto ad accusare ogni persona che recava danno;

12°) Il camparo era tenuto a notiificare le persone còlte in flagrante ed il risarcimento dovuto;

13°) Il camparo era tenuto a fare denuncia entro quindici giorni;

14°) Quando il camparo sorprendeva ad "hora di notte" persona che faceva danno incorreva in un raddoppiamento della pena;

15°) Chi rubava da "una uga in suso" pagava soldi 5 per ogni vigna e chi rubava oltre sei noci pagava 1 soldo per ogni noce;

16°) Non si poteva aggirarsi nelle vigne quando le "ughe sono mature", contrariamente era d'obbligo pagare soldi 9 per ogni infrazione;

17°) Le multe andavano al Comune di Maggiora salvo quelle relative alle infrazioni notturne, nel qual caso l'amministrazione le dimezzava con il camparo;

18°) Il camparo era tenuto a esigere le multe, a raddoppiarle e a riscuoterle da "doj mesi in doj mesi";

19°) Non si doveva vendemmiare o far vendemmiare nelle vigne "sino atto non si sarà detto con licenza per li consuli di esso luoco" con la pena di uno scudo per ogni persona che agiva illegalmente;

20°) I consuli erano obbligati ad assegnare ogni anno a ciascun capofamiglia "carreggi di vigna venticinque", da tagliarsi e portarsi a casa nello stesso giorno stabilito dall'amministrazione;

21°) Le persone che "contenderanno con altre il diritto a prendere porzioni assegnate con la conseguenza di male e delitto" erano obbligate a darne notizia ai consoli pagando soldi 10 e relative spese del litigio;

22°) Nel mese di marzo si doveva tagliare il bosco , dopo che era stato diviso in " squadre" e stabilita la porzione di ciascuno;

23°) Non si doveva mandare le bestie a pascolare ma tenerle legate, pena soldi 5 per ogni animale in libertà. (1)


Nel 1582 nuovi Bandi Campestri confermavano ed aggiungevano norme per la vita di comunità.

1°) I consoli e la maggior parte dei consiglieri dovevano essere al corrente del fatto che una persona fosse incaricata del trasporto "facendo firmar per mano di cui sarà a questo deputato", con l'indicazione della data precisa della partenza e del ritorno;

2°) Nei casi "in cui occorreva per benefitio pubblico d'inviar qualche perso na, i consoli e i consiglieri dovevano fare un pubblico avviso in piazza davanti agli uomini; scelto con elezione, il designato doveva svolgere l'incarico e, mancando per "negligentia o malattia" sarebbe stato costretto ad emendare il danno;

3°) Nessuno doveva "stare fora né sopra l'uschio della giesa" quando si celebrava, sotto pena di soldi 20 per "cadun contrafaciente tante volte quante si contrafarà";

4°) Ogni capofamiglia era in obbligo di "mandar qualcheduno alle processioni dei tre giorni prima delle Pentecoste e della Pentecoste stessa, pena il pagamento di soldi 20 per volta;

5°) Si vietava di "pretender alcuna quantità di terreno di detta Comunita" sotto pena di scudi 10 di cui due terzi al Comune di Maggiora e un terzo a Barengo (feudo comune);

6°) I consoli e i reggenti dovevano ritrovarsi in piazza in tempo rapido e, convocati i capi di casa, "dir quanto si proponer et stabilir a benefitio de detto comune", contrariamente ogni amministratore versava soldi 25 a favore della comunità;

7°) I consoli e i consiglieri nell'eleggere i campari dovevan tener conto che fossero persone "da bene et dargli il debito giuramento di exercitar il loro offitio con bona fede e senza frodo", accusando i malfattori senza fare eccezioni per pietà e per parte;

8°) Nella terra di Maggiora non si poteva assolutamente andar né mandar a macinare il grano in altri mulini fuori dal territorio, sotto pena di mezzo scudo "per cotta o conducta";

9°) Allo stesso modo non si poteva cuocere il pane in forni diversi da quello della comunità, pena uno scudo per cottura;

10°) I campari dovevano svolgere le indagini riguardanti coloro che erano accusati entro il termine di otto giorni, l'esposizione precisa dei fatti e il giudizio avveniva in piazza davanti alla maggior parte degli uomini;

11°) I campari dovevano essere avvisati dei danni e dare avviso per la convocazione "doi giorni in ante et presto basterà a bocca";

12°) Non era possibile deviare o modificare il corso delle acque della comunità per mezzo di chiuse senza il permesso dei consoli, dicendo il luogo preciso e il legname usato e pagando "scudi 3 d'oro" oltre alla multa;

13°) Era vietato mettere legna sulle "boxie" o "bose" da aprirle a settembre per evitare acqua fangosa e ancor peggio "grande innondatione et escrescenze d'acqua";

14°) Per chi avesse comprato quantità di bosco "da forestieri che sia in confine del loco de Maxora" non era possibile tagliarlo senza il permesso dei consoli;

15°) Era vietato portare bestiame nelle vigne se non nel tempo della vendemmia, pena mezzo scudo per volta;

16°) Chi era sorpreso a rubare legna nelle fornaci "in banda o fori banda" incorreva nella pena di pagamento di uno scudo d'oro da pagarsi come multa base, che poteva essere raddoppiata con l'asporto della legna e l'aggravarsi del danno;

17°) Le bestie della comunità non potevano andar a pascolare "sopra i beni dei particolari salvo San Michele si la vigilia de Santa Maria de marzo"; come multa erano da pagarsi soldi 10 per ogni bestia;

18°) Chi fosse stato ritrovato a rubare uva nelle vigne altrui incorreva nella pena di soldi 2; se si fosse fatto trovare con "ughe e noci in corbella" la pena sarebbe stata di 1 scudo per ciascuna di cui un terzo sarebbe andato al camparo e due terzi al proprietario della frutta;

19°) Non era possibile prendere più di una certa quantità di legna secca: "4 rame per cavalata e 7 di brugo"; inoltre "i cerri virdi non si tagliano nel piede ma solo si leva la broppa"; pene da 10 a 40 soldi a seconda del mezzo di trasporto;

20°) Coloro che intraprenderanno contese, litigi "o saran causa di delitto" dian notizia o venga data notizia ai consoli in maniera tempestiva e, qualora le persone colpevoli fossero state "matrone, sia tenuto a rispondere il padre per le figliole";

21°) Non era possibile prendere strame sui terreni altrui, pene da 1 scudo a 20 soldi a seconda del mezzo di trasporto;

22°) Non era possibile lasciar pascolare il bestiame sui terreni altrui nè attardarsi a lasciarlo pascolare sul proprio, pena 10 soldi per volta e per danno;

23°) Non era possibile raccogliere "le immondizie de le bestie bovine ni da basto ne' li beni altrui sotto pena cadun civrolo 3 soldi fino, a 3 lire imperiali per barroccio, più 3 lire imperiali per ogni volta ciò fosse successo;

24°) Non era possibile prendere strame sui terreni altrui, la pena raddoppiava se si tagliava erba o "segar e sfogliar sopra quel d'altri";

25°) Non era possibile "segar erba o feno e rigorda" pena soldi 20 per "civera" e 1 scudo per "cavalata", raddoppiata se il furto fosse avvenuto di notte e si fosse trattato di fieno secco;

26°) Non era possibile tagliar rami o parti bosco, la pena aumentava se la persona veniva trovata in possesso di sette "tòrte" a meno che avesse possibilità di dimostrare che non aveva agito nei boschi di Maggiora;

27°) I boschi erano ripartiti tra i particolari per disposizione dei consoli; ciascuno quindi doveva attenersi alle indicazioni e "far bel taglio del bosco et no stirparlo";

28°) Qualora i campari o i loro famigliari fossero stati colpevoli di danni incorrevano nella pena doppia; l'accusa veniva presa in considerazione sotto il giuramento di una persona che avesse superato i quattordici anni;

29°) Era vietato "rompere o far rompere vendemmia" senza la licenza deiconsoli;

30°) I campari con gran diligentia dovevano essere buoni custodi de "le cose di questo comune, potevano quindi applicare pene pecuniarie severe e specifiche a seconda della quantità e modalità dell'infrazione;

31°) I campari erano tenuti a penalizzare i forestieri che recavano danni nel territorio;

32°) Non era possibile in nessun mese lasciar pascolare le capre, contrariamente si doveva pagare due scudi;

33°) I consoli e gli amministratori dovevano agire "co' quella celerità ni alcuna contraditione" in base agli Ordini;

34°) Se i campari trovavano dei forestieri recanti danno con bestie o con altro mezzo e questi opponevano resistenza dovevano avvisare "il sonar della campana";

35°) Se i campari notificavano "li delinquenti" in termine utile per l'emendazione del danno, in modo repentino il Comune si faceva risarcire. (2)


 I Bandi Campestri del 1592 fissavano in gran parte le medesime regole stabilite nel 1582 con qualche aggiunta che pare degna di essere citata: a proposito del furto di uva l'ammenda saliva a soldi 5 e di noce soldi 2; se i frutti si ritrovavano in ceste si doveva sborsare 1 scudo, la novità era che tali penalità si estendevano al furto di "pome, fiche, perighe ed altri frutti" e duplicata se il furto avveniva di notte.

Un'altra avvertenza contenuta nell'articolo riguardante i mulini comunali a cui tutti dovevano ricorrere, era quella di concedere agli "heredi di Bernardo Marucho" di portare la farina del loro mulino di Momo (che avevano in gestione) a Maggiora per loro uso, a meno che il "grano fosse nasciuto in questo territorio". (3)


Anche con la dominazione sabauda Maggiora ebbe i suoi Bandi Campestri, redatti il 3 febbraio 1794 ed approvati dal Senato di Torino il 12 settembre 1797.

In essi si nota l'intenzione dell'autorità di salvaguardare il patrimonio boschivo, il cui depauperamento a livello generale impensieriva amministrazioni locali e di Stato.

1°) Per "cadauna bestia pecorina, caprina o simili ritrovatasi dal camparo ne' boschi" soldi 4 di Piemonte, comprese le spese per la registrazione e riscossione;

2°) Per le bestie di persone "forensi" dei paesi circonvicini la multa saliva a lire 8 di P.;

3°) Per ogni persona che per sé o per comando altrui era sorpresa a raccogliere"brugo, foglie o simili, se" a spallone" pagava soldo 8 di P., se con "la soma" di ogni bestia soldi 13;

4°) Per ogni persona che tagliava bosco di qualsiasi specie, di qualità verde o secca e si appropriasse delle "gobe", abbenchè morte o da sé cadute naturalmente in terra, erano lire 2, mentre "i ginepri" erano liberi da prendere purchè da parte dei locali;

5°) Per ogni bestia "pecorina, caprina, porcina" lasciata pascolare nella proprietà altrui la multa era di 4 soldi di P.;

6°) Per ogni bestia di forestiero dei luoghi limitrofi la multa ammontava a lire 3 di P. con risarcimento al padrone del terreno; Le bestie cavalline, mulatine, asinine, bovine, "potevano pascolare nei prati dopo il raccolto di "due erbe", se condotte per mano, legate e custodite per perseverare l'integrità dei seminati e delle piante da frutta; chi contravveniva, sia maggiorese sia forestiero, doveva pagare soldi 8. Qualora il colpevole non si fosse trovato, sarebbe stato lo stesso camparo "per la di lui incuria al supplizio in proprio mediante il di lui rispettivo stipendio" che veniva così decurtato;

7°) "Essendosi sperimentati mali per mezzo di un animale infesto per morso venefico" non era assolutamente consentito che "alcun reggente di casa, locale o estero residente in Maggiora", tenesse più di due pecore, delle eccedenti doveva privarsene entro otto giorni dall'emanazione dei Bandi; nel caso che un forestiero introducesse bestie senza il titolo di pastore doveva pagare lire 3;

8°) Poichè " abitanti esteri e nullatenenti non s'impiegano ad altro che a cinque usurpazioni e latrocinii dissipando i boschi e trafugando di notte tempo qualunque sorta di frutto ne' campi e ne' vigne", si sarebbero sottoposti a pene pecuniarie se colti in fragrante. Per ovviare il danno protratto però i proprietari di case e di terreni dovevano rispondere dell'impotenza dei massari o affittuari o schiavandari poichè, al momento della loro scelta, non si erano accertati per bene della loro capacità di essere responsabili e vigilare sui beni per contratto a loro affidati. (4)

Minazzoli Fulvia

Fonti Archivistiche: ASNO.

Del Conte Crovarini Battista min. 1/2/3. (1-2-3) Fondo Notai
(4) Carte Virgili

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