Cosa è
E’
la dichiarazione che occorre
fare alla nascita di un figlio.
La
dichiarazione di nascita
legittima deve obbligatoriamente
essere resa indistintamente da
uno dei genitori o da un
procuratore speciale che ha
assistito al parto (medico,
ostetrica, ecc.). La
dichiarazione può essere resa
entro tre giorni all’ospedale o
alla casa di cura dove è
avvenuto il parto, oppure entro
dieci presso il comune di
nascita o di residenza.
Nel primo caso è la direzione
sanitaria stessa, nei dieci
giorni successivi, a comunicare
la nascita all’ufficio di stato
civile del Comune di residenza
della madre.
I
genitori, o uno di essi, possono
anche dichiarare la nascita nel
proprio comune di residenza;
qualora non risiedano nello
stesso Comune, la dichiarazione
è resa nel comune della madre,
salvo accordi diversi.
La
dichiarazione di nascita
naturale deve essere resa
esclusivamente e
contemporaneamente da entrambi i
genitori naturali del bambino,
entro tre giorni dalla nascita
alla Direzione Sanitaria
dell'ospedale o alla casa di
cura dove è avvenuto il parto,
oppure entro dieci giorni presso
il comune di nascita o di
residenza della madre.
Per la denuncia di nascita o
residenza, sia alla Direzione
sanitaria dell'ospedale o della
casa di cura, che al comune di
residenza, occorrono:
l’attestazione di nascita
rilasciata dall’ostetrica del
centro di nascita presso il
quale è avvenuto il parto;
il
documento d’identità del
dichiarante (nel caso di nascita
legittima);
i
documenti d’identità di entrambi
i genitori dichiaranti (in caso
di nascita naturale).
Il
Servizio di Stato Civile è
aperto:
Mattina
Dal lunedì al venerdì dalle ore
10.00 alle ore 13.00.
Sabato dalle ore 9.00 alle ore
12.15.
Pomeriggio
Martedì e Giovedì dalle ore
15.00 alle ore 17.30.
Normativa di riferimento
Art. 30 D.P.R. 396/2000.
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