MATRIMONIO CIVILE
Dopo aver proceduto alle
pubblicazioni è possibile
celebrare il matrimonio secondo
il rito civile. E’ necessario
prendere accordi con l’Ufficiale
dello Stato Civile per quanto
riguarda la prenotazione della
data e della sala.
Nel nostro Comune il matrimonio
civile può essere celebrato
nella sala Consiliare.
Al fine della celebrazione è
necessaria la presenza di due
testimoni (uno per la sposa e
uno per lo sposo) che dovranno
presentarsi muniti di documento
di riconoscimento.
Al momento della celebrazione il
Sindaco, o un suo delegato,
leggerà agli sposi gli articoli
143, 144 e 147 del Codice Civile
e la cerimonia si concluderà con
la firma dell’atto di matrimonio
che verrà inserito nei registri
di Matrimonio di questo Comune.
Qualora uno degli sposi sia
residente in altro Comune,
l’Ufficiale dello Stato Civile
provvederà all’invio dell’atto
per la trascrizione all’altro
Comune di residenza.
MATRIMONIO RELIGIOSO SECONDO IL
RITO CATTOLICO
Chi intende contrarre matrimonio
secondo il rito cattolico dovrà
presentare all’Ufficiale dello
Stato Civile richiesta di
pubblicazione matrimoniale
formulata dal Parroco per poter
procedere alle relative
pubblicazioni di rito.
E’ bene ricordare che il
matrimonio celebrato con rito
religioso diventa valido anche
agli effetti civili quando il
parroco legge agli intervenuti
gli articoli 143, 144 e 147 del
Codice Civile.
Il Parroco provvederà quindi,
dopo la celebrazione, a
trasmettere copia dell’atto di
matrimonio da lui redatto
all’Ufficiale dello Stato Civile
per l’iscrizione nei registri di
Stato Civile di questo Comune.
MATRIMONIO ACATTOLICO SECONDO I
RITI RICONOSCIUTI DALLE LEGGI
ITALIANE
Chi intende contrarre matrimonio
valido agli effetti civili con
uno dei riti acattolici secondo
le intese stipulate dallo Stato,
dovrà dichiararlo all’Ufficiale
dello Stato Civile al momento
della richiesta di pubblicazioni
di matrimonio.
Scadute le pubblicazioni viene
rilasciato nullaosta a contrarre
matrimonio valido agli effetti
civili, con l’indicazione del
culto scelto dai richiedenti e
con l’indicazione del Ministro
di culto che celebrerà il rito e
che deve essere riconosciuto
tale con provvedimento del
Ministro dell’Interno.
Il Ministro di culto provvederà
quindi, dopo la celebrazione, a
trasmettere copia dell’atto di
matrimonio da lui redatto
all’Ufficiale dello Stato Civile
per l’iscrizione nei registri di
Stato Civile di questo Comune.
MATRIMONIO: REGIME PATRIMONIALE
DEI BENI
Il matrimonio instaura
automaticamente il regime
patrimoniale della Comunione dei
beni (comunione legale).
I coniugi possono però scegliere
un regime diverso sia al momento
della richiesta di pubblicazioni
sia dopo la celebrazione del
matrimonio.
Se ci si sposa con rito
religioso la comunicazione va
fatta al Parroco. Se ci si sposa
con rito civile va resa una
dichiarazione all'ufficiale di
Stato Civile al momento della
richiesta di pubblicazione; la
scelta può essere comunicata
comunque, fino a una settimana
prima della celebrazione.
Normativa di riferimento
Per qualsiasi cambiamento del
regime patrimoniale, dopo il
matrimonio, la competenza è del
notaio, poi il cambiamento viene
annotato a margine dell'atto di
matrimonio.
1. Comunione dei beni (art. 177
Codice Civile) E' il regime
patrimoniale legale dei beni,
ovvero, se i coniugi non optano
per un regime diverso si applica
automaticamente la comunione
(questo regime è stato
introdotto dalla Riforma del
diritto di Famiglia del 1975)
2. Separazione dei beni (art.
215 Codice Civile): Con la
separazione ciascun coniuge
conserva la titolarità esclusiva
dei beni acquistati durante il
matrimonio. Quindi ciascun
coniuge ha il godimento e
l'amministrazione dei beni di
cui è titolare esclusivo.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI
CONTATTARE L’UFFICIO DI STATO
CIVILE – TEL 0322/87113 - .
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